Lo statuto

 

L'associazione è nata il 3 gennaio 2018.

nel 2022 sono state necessarie modifiche allo statuto per renderlo adeguato e approvato all'inserimento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicizza l'esistenza di un ente fornendo informazioni sulla sua struttura e attività

Lo statuto che segue è quello attualmente in vigore, modificato a termini di legge e approvato durante l'Assemblea Straordinaria del 4/8/2022.

 

 

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“IL GIARDINO O.D.V.”


Art.1 - Denominazione, sede, durata
1.1 - Il presente statuto regola l'associazione di volontariato senza scopo di lucro, indipendente da ogni movimento politico e confessionale, di ispirazione Cristiana Cattolica nel rispetto e accoglienza di ogni credo, ispirata a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia, denominata “IL GIARDINO”
1.2 – Con effetti dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, l’associazione è denominata “IL GIARDINO ODV”
1.3 - L’associazione ha sede in Albano Sant’Alessandro (BG), via Garibaldi, n. 33. Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell’ambito del Comune di Sant’Alessandro e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell’attività sul territorio. Il trasferimento della sede all’interno dello stesso Comune non comporta la variazione dello statuto.
1.4 - La durata è illimitata.


Art.2 – Scopi
2.1 - L’associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro e ha per obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, di beneficienza e di assistenza morale e materiale di donne in difficoltà, anche con minori accompagnati, e alle loro famiglie.
2.2 – Nell’ambito dell’assistenza al disagio femminile, l'associazione si propone di fornire supporto ed accoglienza a soggetti in particolare situazione di fragilità. A tal fine, si promuove l'apertura nei confronti di soggetti altri che condividano l'importanza sociale di tale esperienza, con lo scopo di promuovere valori di condivisione e di aiuto reciproco.
2.3 - L’associazione intende partecipare alla vita della comunità locale in cui risiede, pronta all’ascolto delle necessità e bisogni che avverte, promuovendo una sensibilizzazione dei temi quali disagio, educazione ed accoglienza.
2.4 – L'associazione si fa sostenitrice di stili di vita eco-sostenibili, promuovendo la tutela e la valorizzazione del territorio circostante.


Art. 3 - Attività
3.1 – L’associazione persegue i propri obiettivi in conformità al dettato normativo di cui all’art. 5, lettera a) del D.Lgs. 117/2017 in tema di interventi e prestazioni nell’ambito dei servizi sociali. In particolare realizza i propri scopi svolgendo concreti interventi tra i quali:
a) ospitalità ed accoglienza (diurna e/o notturna);
b) centro di primo ascolto;
c) accompagnamento in percorsi individuali, a fronte di situazioni di necessità / disagio fisico /
psicologico;
d) presenza ed attività educative, anche volte al reinserimento sociale della persona, attraverso la
tutela dei diritti di persone svantaggiate e delle famiglie disagiate;
e) valorizzazione e promozione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della
società;
f) servizio docce e lavanderia;
g) ogni altro intervento, riconducibile all’attività di interesse generale indicata nell’art. 5, lett. a) del D.Lgs. 117/2017, ritenuto necessario al perseguimento dello scopo istituzionale indicato nell’art. 2 del presente Statuto.
3.2 – Le attività di cui sopra devono intendersi prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario pertanto non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.
3.3 - L’associazione può svolgere attività diverse da quelle principali purché secondarie, strumentali e direttamente connesse a queste, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività ed è competente ad attestare e documentarne il carattere secondario e strumentale in sede di approvazione del rendiconto da parte dell’Assemblea.
3.4 – L’associazione potrà reperire i mezzi finanziari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni e attività di raccolta fondi purché nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, in accordo con l’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
3.5 - Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con associazioni, enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
3.6 - L’associazione potrà altresì assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell’associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta dalla stessa.
3.7 – Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art.4 - Aderenti all’associazione
4.1 - Sono aderenti dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione (soci fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (soci ordinari). Possono essere soci tutti coloro che condividono e intendono perseguire gli scopi dell'associazione
riportati nel presente statuto.
4.1.1 - Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "soci sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'Ente interessato.
4.1.2 - Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, in caso di aderente minorenne, alla data dell’Assemblea, il diritto di voto verrà esercitato per tramite di un genitore. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.
4.1.3 - Il numero degli aderenti è illimitato.


4.2 - I criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti sono così definiti: a) nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.
b) l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.
c) gli aderenti cessano di appartenere all’associazione:
✔ per dimissioni volontarie;
✔ per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
✔ per mancato versamento della quota associativa per l’esercizio sociale in corso;
✔ per decesso;
✔ per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
✔ per violazione degli obblighi statutari.
d) l’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all’Assemblea degli aderenti che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.


Art.5 - Diritti e doveri degli aderenti
5.1 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri. Tutti i soci possono partecipare all'assemblea convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo e tutti hanno pari diritto di voto. Tutti i soci possono essere eletti alle cariche sociali.
5.2 - Gli aderenti sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. La quota associativa a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dal Consiglio Direttivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro il 31 dicembre di ogni anno.
5.3 - Gli aderenti hanno il diritto se in regola con il pagamento della quota associativa annuale:
● di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
● di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
● di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
● di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
● di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita
delibera del consiglio direttivo.
5.4 - Gli aderenti sono obbligati:
● a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
● a versare la quota associativa o gli eventuali contributi aggiuntivi stabiliti dall'Assemblea dal
Consiglio Direttivo;
● a svolgere le attività preventivamente concordate;
● a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
5.5 – Soci e volontari prestano la loro opera all'interno dell'Associazione nel rispetto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.
I soci e i terzi che prestano la loro opera gratuitamente, ed in modo non occasionale all'interno dell'Associazione devono essere iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. I volontari, soci o terzi che siano, non possono essere retribuiti in alcun modo, salvo in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.


Art.6 - Patrimonio ed Entrate
6.1 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:
● da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
● eventuali fondi di riserva;
● da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
● crediti.
6.2 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:
● le quote associative;
● contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
● contributi di privati;
● contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
● contributi di organismi internazionali;
● donazioni e lasciti testamentari;
● rimborsi derivanti da convenzioni;
● fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
● da ogni altra entrata che non contrasti con quanto definito nello statuto.
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte o congiunte del Presidente e del Segretario e/o Tesoriere a altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica. 6.3 - Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


Art.7 - Organi sociali dell'Associazione

7.1 - Organi dell'associazione sono:
● Assemblea degli aderenti;
● Il Consiglio Direttivo;
● Il Presidente;
● L’Organo di Controllo, nei casi previsti dall’art. 30, 2° comma, D.Lgs. 117/2017.
7.2 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’associazione. 


Art.8 - Assemblea degli aderenti

8.1 – L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’associazione. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le
esigenze dell'associazione. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
8.2 - L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
● l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
● l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto dell'anno precedente;
● l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono
● eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
● deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di
responsabilità nei loro confronti;
● nominare e revocare, al superamento dei limiti previsti dall’art. 30, 2° comma, D.Lgs. 117/2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
● approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
● ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
● approvare i regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo.
8.3 – Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
8.4 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione, nonché trasformazione, fusione o scissione della stessa.
8.5 – L’avviso di convocazione è inviato individualmente agli aderenti nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando, nei casi ordinari, un preavviso di almeno venti giorni prima della data stabilita, con lettera raccomandata, e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. E’ reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
8.6 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo dal giorno successivo della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 15.
8.8 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola col pagamento della quota associativa, i quali possono farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente; le decisioni verranno prese a scrutinio palese. Se previsto dalla lettera di convocazione è possibile partecipare all'Assemblea mediante collegamento audio o video purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.


Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
9.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti scelti tra le persone fisiche associate. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9.2 - Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
9.3 - Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e/o Tesoriere. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.
9.4 - La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti, e per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può essere tenuto anche mediante collegamenti audio e video a distanza purché sia possibile verificare l’identità dei partecipanti. Il Consiglio Direttivo cura anche la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.
9.5 - Compete al Consiglio Direttivo:
● compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
● fissare le norme per il funzionamento dell’associazione con appositi regolamenti, la cui approvazione è rimessa all’Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
● sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;
● determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
● eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
● nominare il Segretario e/o Tesoriere;
● accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
● deliberare in merito all’esclusione di aderenti salva successiva ratifica dell'assemblea;
● ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
● fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali; 
● assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
● deliberare il trasferimento della sede;
● determina ogni altra questione che dovesse rendersi necessaria che non sia di competenza esclusiva di altri organi sociali.
9.6 – Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione, nel corso del triennio cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.


Art.10 - Presidente
10.1 - Il Presidente:
● dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
● ha la firma e la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
● è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
● ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione;
● presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
● in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.


Art.11 – Vice Presidente
11.1 - Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest’ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.


Art.12 – Segretario e/o Tesoriere
12.1 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.
12.2 - In qualità di Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.


Art.13 – L’Organo di Controllo

L'assemblea dei soci, al superamento dei limiti previsti dall'art. 30, 2 comma, D.lgs. 117/2017, nomina un organo di controllo composto da 1 (Revisore) a 3 membri (Collegio dei Revisori), che:
a) vigili sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
b) controlli la gestione patrimoniale, l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle scritture contabili;
c) presenti all'Assemblea dei soci una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo, contabile ed economico-finanziario;
d) provveda, occorrendo, e a norma del presente statuto, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei soci o il Consiglio Direttivo, e a quant'altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto;
e) al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, svolga la revisione legale dei conti;
f) vigili sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato tenuto in conformità alle linee guida di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo D.Lgs.. Almeno un membro del Collegio dei Revisori deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro.
Qualora il Collegio svolga anche la revisione legale dei conti, tutti i membri devono essere iscritti nell'apposito registro. Il Collegio deve tenere a propria cura il libro delle proprie adunanze e deliberazioni. I membri rimangono in carica cinque anni e potranno essere rieletti.


Art.14 - Bilancio
14.1 - L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
14.2 - Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo: a) il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea soci possibilmente entro il 31 dicembre e qualora ciò non fosse possibile, dovrà essere approvato unitamente al rendiconto;
b) il rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi, accompagnato dalla relazione sull’operato dell’esercizio concluso. I bilanci vengono depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
14.3 - Il bilancio e i documenti collegati devono essere redatti a norma degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.
Nei documenti di bilancio, in particolare, deve essere indicato il carattere strumentale delle attività diverse da quelle principali svolte dall'associazione, e si deve dar conto dell'attività di monitoraggio svolta dall'organo di controllo di cui all'art. 30 del citato D.Lgs..


Art.15 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell’associazione
15.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
15.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.


Art.16 – Collegio Arbitrale

16.1 – Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed ex equo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
16.2 – La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
16.3 – Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art.17 - Norme di rinvio                                                                                              
17.1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento le norme del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e delle leggi di settore Letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente                                               Il Segretario
Perico Cristina                                           Lozza Teresa

__________________________________________________ __________________________________________________